SPESE FINANZIATE | Macchinari, impianti, attrezzature, lavori edili e di impiantistica, diagnosi energetiche, certificazioni energetiche |
BENEFICIARI | PMI |
TIPO DI AGEVOLAZIONE | Contributo a fondo perduto |
SCADENZA | 10/10/2021 |
La Regione del Veneto mette a disposizione 13 milioni di euro per incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici.
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) della Regione Veneto. Ciascuna impresa deve possedere i seguenti requisiti:
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, l’impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 prevista dal bando finalizzata a:
Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.
Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:
Fase 1 (da realizzare entro la data di presentazione della domanda di contributo): valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.
Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:
a) progetti finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità operativa oggetto dell’intervento attraverso:
Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti attraverso, alternativamente:
a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;
b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.
L’intervento deve portare a un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. Gli interventi di cui alla lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico.
Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014.
La valutazione post intervento deve evidenziare il raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.
Sono ammissibili le seguenti spese:
Si previsa che i beni acquistati devono:
L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile .
L’agevolazione è concessa:
Non sono quindi ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00. In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente ammesso all’agevolazione e non inferiore a euro 80.000,00.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 aprile 2020, fino alle ore 15.00 del 15 ottobre 2020.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.