È stato firmato ed è imminente la pubblicazione dell’atteso decreto interministeriale recante le disposizioni attuative della disciplina del credito di imposta Transizione 5.0 che ha ad oggetto gli investimenti effettuati dal 1.1.2024 al 31.12.2025 nell’ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.
Per l’effettiva operatività dell’incentivo, si rimane comunque in attesa di un successivo decreto direttoriale per l’apertura della piattaforma del GSE, nonchè della circolare contenente le linee guida con gli esempi per l’applicazione del piano.
Nello specifico, il Decreto attuativo definisce:
- il contenuto e le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
- i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
- le procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
- l’individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni per la fruizione delle agevolazioni e delle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi;
- l’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’ allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Riportiamo di seguito un dettaglio delle caratteristiche dell’incentivo e delle principali novità definite dal Decreto Attuativo.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta alla generalità delle imprese, senza distinzioni con riguardo al settore di attività di appartenenza, alla dimensione e/o alla localizzazione sul territorio italiano. Le esclusioni riguardano le imprese che già non potevano accedere al credito Transizione 4.0 (perché, ad esempio, soggette a procedure concorsuali o non in regola con gli adempimenti contributivi o di sicurezza del lavoro), nonché quelle che esercitano particolari attività ad elevato impatto ambientale (DNSH), ossia quelle che prevedono l’uso diretto di combustibili fossili, quelle che sono inserite nel sistema di scambio delle quote di emissione di CO2 (ETS), che sono connesse a discariche, inceneritori, o trattamento di rifiuti. Proprio con riguardo alle imprese con attività DNSH, il decreto precisa che questa preclusione può essere superata quando gli investimenti soddisfino taluni presupposti. Ad esempio, per le imprese incluse nel sistema di scambio quote ETS rilevano gli investimenti che non hanno un impatto diretto sui flussi oggetto di monitoraggio di CO2 oppure quelli in cui le emissioni di gas serra, dopo il loro completamento, sono inferiori rispetto alla soglia delle emissioni consentite a titolo gratuito.
INVESTIMENTI AGEVOLATI
Il Decreto attuativa conferma che gli investimenti “trainanti” che devono necessariamente essere inclusi nel progetto di innovazione sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, ossia fondamentalmente quelli di cui al credito Transizione 4.0, sia pure con qualche integrazione (in particolare, è incluso anche il software gestionale se associato all’acquisto di moduli software di monitoraggio dei consumi energetici).
A questi investimenti si può associare la realizzazione di investimenti di altro tipo (cd. investimenti trainati) quali:
- realizzazione di impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo (cd. componente FER). In particolare, quanto all’energia da fonte solare, sono agevolabili gli impianti in moduli fotovoltaici realizzati in Stati UE, con la particolarità che per quelli più efficienti, si prevede che il costo sostenuto rilevi, ai fini dell’agevolazione, in misura maggiorata (dal 120% al 140%);
- spese per attività di formazione in materia di transizione energetica e digitale dei processi produttivi. Il decreto declina gli ambiti dell’attività di formazione, i soggetti abilitati a fornirla e i criteri di computo delle relative spese. L’importo massimo delle spese di formazione agevolabile è pari al 10% degli altri investimenti in beni materiali e immateriali fino a concorrenza di € 300.000.
Gli investimenti devono essere tassativamente realizzati dal 1.1.2024 al 31.12.2025 (salva la possibilità, per gli impianti di autoproduzione di energia, di realizzare la connessione con la rete elettrica entro un anno dal completamento).
Presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’agevolazione è che il progetto di innovazione consenta di conseguire un efficientamento energetico in termini di riduzione dei consumi almeno pari al 5% in relazione al singolo processo produttivo ovvero al 3% in relazione a ciascuna struttura produttiva.
L’impresa può quindi decidere di perseguire gli obiettivi di efficientamento energetico prendendo a riferimento un singolo processo produttivo o l’intera struttura. A tal fine il decreto fornisce puntuali definizioni per stabilire cosa debba intendersi per struttura o processo produttivo. Il decreto individua anche i criteri da seguire per la misurazione della riduzione dei consumi, con particolare riguardo al caso delle imprese di nuova costituzione o che abbiano implementato nuovi prodotti/processi produttivi negli ultimi sei mesi, per le quali occorre fare ricorso ad uno scenario controfattuale (ossia alla media dei consumi di almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato UE nei cinque anni precedenti).
CUMULABILITA DEL CREDITO DI IMPOSTA
L’articolo 11 del Decreto attuativo stabilisce che il credito di imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con le altre misure finanziate dall’UE. La misura resta cumulabile unicamente con gli altri incentivi finanziati con risorse nazionali, sempre ad eccezione del credito d’imposta ZES e Transizione 4.0.
PROCEDURE DI COMUNICAZIONE
L’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 prevede l’obbligo per l’impresa di trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente tra le altre cose i dati del beneficiario, il progetto di innovazione, così come la data di avvio e completamento e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
Saranno 10 i giorni a disposizione anche per l’invio di dati rettificativi richiesti dal GSE in caso di informazioni incomplete o non leggibili, ed entro i 5 giorni successivi al nuovo invio verrà dato riscontro all’impresa del credito prenotato.
Dopo la prenotazione, parte l’iter di invio delle comunicazioni periodiche necessarie per confermare l’avanzamento del progetto di innovazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture.
Ripartirà quindi l’iter che impegna il GSE, che entro 5 giorni darà riscontro all’impresa del credito prenotato o ridotto in caso di investimenti effettivi inferiori rispetto a quanto riportato nelle comunicazioni iniziali.
A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento, corredata, tra l’altro, dalla certificazione del risparmio energetico.
Il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sarà quindi comunicato entro 10 giorni e, trascorsi ulteriori 10 giorni, sarà possibile utilizzare le somme accordate in compensazione, ripartibili in un massimo di cinque quote annuali di pari importo.
Il flusso di comunicazione sarà tutto telematico: bisognerà inviare i dati richiesti esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Transizione 5.0” che verrà messa a disposizione dal GSE, accessibile mediante credenziali SPID.
CERTIFICAZIONI EX ANTE ED EX POST
Particolare attenzione deve essere prestata alle certificazioni necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta. Tra queste, quelle relative al risparmio energetico, sia in fase di prenotazione che in fase di ultimazione dell’investimento.
Le certificazioni dovranno attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
La certificazione ex ante dovrà contenere le informazioni relative al progetto di innovazione, con particolare riguardo all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici (compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati), nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post dovrà invece contenere le informazioni relative al progetto di innovazione, necessarie per attestare il completamento secondo quanto previsto dalla certificazione ex ante, ovvero le informazioni relative al progetto effettivamente realizzato in caso di variazioni avvenute nel corso del progetto di investimento, compresi i dettagli relativi all’effettiva riduzione dei consumi energetici ottenuta.
Il rilascio delle certificazioni potrà avvenire per il tramite di:
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
- ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale,
- periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Le PMI potranno rendicontare le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
PERIZIA ASSEVERATA E CERTIFICAZIONE CONTABILE
L’iter di adempimenti necessari per fruire del bonus Transizione 5.0 prevede anche il rilascio di una perizia asseverata, che comprova che le caratteristiche dei beni sono tali da essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, così come l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La perizia asseverata dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’obbligo di perizia può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
E’ necessaria anche la certificazione contabile, che dovrà essere rilasciata da un revisore legale al fine di provare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile dell’impresa.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione contabile potrà essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro. In tal caso sulle spese ammissibili al credito d’imposta sarà riconosciuto un importo aggiuntivo, pari a un totale di 5.000 euro.